PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Allo scopo di realizzare il riequilibrio modale tra i diversi tipi di trasporto e al fine di migliorare le condizioni ambientali e la sicurezza stradale, nonché nel rispetto degli indirizzi comunitari in materia di trasporto delle merci, la presente legge detta norme finalizzate a favorire il trasporto delle merci per ferrovia e per vie d'acqua.

Art. 2.
(Incentivi per il trasporto su ferrovia di veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese ferroviarie di trasporto di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e successive modificazioni, esercenti i servizi ferroviari sulla rete ferroviaria del territorio nazionale, sono concessi contributi a fondo perduto per gli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di incentivare il trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      2. Le imprese di cui al comma 1, per poter usufruire dei contributi di cui al presente articolo, sono tenute ad applicare una riduzione, non inferiore al 50 per cento, delle tariffe praticate ai soggetti abilitati all'esercizio di attività di trasporto su strada di cose, per il servizio di trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 1 è stabilito nella misura massima di 25 milioni di euro per il 2006, 50 milioni di euro per il 2007 e 50 milioni di euro per il 2008.

Art. 3.
(Contributi per incentivare il trasporto via mare di veicoli destinati al trasporto su strada di cose).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le imprese che forniscono servizi marittimi di cabotaggio tra porti nazionali applicano una riduzione non inferiore al 50 per cento sulle tariffe, nonché sui noli praticati per il trasporto di merci effettuato con veicoli destinati al trasporto su strada di cose.
      2. Le imprese che applicano la riduzione di cui al comma 1 sono esonerate per l'anno 2006 e in misura pari al 50 per cento dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale di bordo per le navi che esercitano attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
      3. Le imprese di cabotaggio marittimo nei confronti delle quali sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo, decadono dai benefìci concessi ai sensi del comma 2.
      4. L'efficacia dei benefìci di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione ed al rispetto dei vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Contributi per incentivare il trasporto delle merci per vie navigabili fluviali o lacuali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese che, per il trasporto dei propri prodotti, utilizzano le vie navigabili fluviali o lacuali sono concessi contributi a fondo perduto per gli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è stabilito nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 5.
(Contratti di programma).

      1. L'assegnazione e la ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al medesimo articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 1, sono disciplinate mediante contratti di programma da stipulare tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e di cui all'articolo 3, comma 1, e il Ministero dei trasporti nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari, prima della stipulazione, gli schemi dei contratti di programma di cui al comma 1 e dei relativi eventuali aggiornamenti.
      3. I competenti organi parlamentari esprimono un parere motivato sugli schemi dei contratti di programma trasmessi ai sensi del comma 2, entro il termine di venti giorni dalla data di assegnazione.
      4. Il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione dei contratti di programma di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per il 2006, 50 milioni di euro per il 2007 e 50 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.